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L’ALIQUOTA IVA PER LA COSTRUZIONE DI UNA PISCINA PRIVATA

Nel campo dell’aliquota IVA per la costruzione delle piscine sono molte le situazioni che devono essere considerate, per poter prendere la decisione corretta, ma in sintesi l’ IVA da applicare segue la casistica a seguire:

  • ·       sulle abitazioni «di lusso» e per le realizzazioni di opere sulle relative pertinenze, è sempre applicabile l’aliquota IVA ordinaria del 22%
  • ·       l’aliquota IVA del 4% è applicabile alla realizzazione della piscina sul terreno di pertinenza della 1^ casa a condizione che sia contestuale alla costruzione di questa e che il terreno costituisca la “prima” pertinenza (nel senso che non ve ne deve essere un’altra che abbia precedentemente fruito del beneficio dell’IVA al 4%)
  • ·       la piscina che venga realizzata in un secondo momento rispetto all’abitazione ovvero, sulla pertinenza “successiva alla prima”, sconta l’aliquota 10%
  • ·       la ristrutturazione della piscina, fatta eccezione della eventualità che sia pertinenza di immobile “di lusso” nel qual caso sarà incisa dall’aliquota del 22%, è sempre soggetta all’aliquota IVA del 10%, a nulla rilevando che si tratti di 1^ casa o meno; per quel che riguarda la fruizione del bonus fiscale Irpef del 36%, sono invece a beneficio di tutti i tipi di immobili su riportati

Si segnala infine che per l’applicazione di un’aliquota IVA diversa dal 22%, tanto per appalti quanto per acquisti, il committente o cessionario deve sempre rilasciare all’appaltatore o venditore la specifica dichiarazione che giustifichi la richiesta di agevolazione a seconda delle varie fattispecie invocate.